La Dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) NON DOVRÀ ESSERE TRASMESSA.

A partire dal 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U.n.7 del 9 gennaio 2019).

Non è più richiesta la comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Restano, invece, invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n.146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Resta l’obbligo della tenuta dei registri delle apparecchiature con i relativi controlli delle perdite sugli impianti contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente. Gli stessi devono essere conservati per cinque anni e, su richiesta, essere messi a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate”, i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente. Le frequenze dei controlli rimangono invariate.

In conclusione, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

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