Valutazione dei Rischi per Dispositivi di Protezione Individuale

Ricordiamo che il nuovo Regolamento (UE) 2016/425  abroga la Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989 si applica a decorrere dal 21 aprile 2018. E’ stato firmato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 9 marzo 2016 interessandosi dei dispositivi di protezione individuale. Approfondiamo quindi alcuni dei punti del nuovo Regolamento per favorire un’idonea conoscenza e un’adeguata applicazione.

Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono tre e contenute nell’Allegato 1.

  • La I categoria delle tre categorie comprende esclusivamente i rischi minimi.
  • La III categoria comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.
  • La II categoria comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Ricordiamo che la categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).

In particolare le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all’allegato I, sono le seguenti:
  • I categoria: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all’allegato IV;
  • II categoria: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VI;
  • III categoria: esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato V e una delle seguenti:
  1. conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all’allegato VII;
  2. conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all’allegato VIII.

A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b).

Concludiamo segnalando (Allegato III) che la documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi seguenti:
  1. una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
  2. una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
  3. un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
  4. disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
  5. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;
  6. i riferimenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
  7. se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  8. i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPIai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
  9. relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
  10. una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
  11. una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell’allegato II, punto 1.4;
  12. per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
Per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

A cura di Giovanni Polidoro

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Fonte della notizia: www.puntosicuro.it

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