Il Medico del Lavoro, anche detto Medico Competente, ha una particolare esperienza nell’identificare i sintomi causati dall’esposizione del lavoratore ai numerosi fattori di rischio che possono essere presenti nell’ambiente lavorativo.

Riferimenti Normativi:

  • Il Decreto legislativo 81/08 (art. 2 comma 1 lettera h) definisce competente il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora secondo quanto previsto all’art. 29, comma1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
  • Il Decreto legislativo 230/95 definisce autorizzato il “medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto”.

Medico Competente (Art. 38 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nominato dal Datore di Lavoro (Art. 18 Comma 1 Lett. a D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) con cui ha l’obbligo di collaborare alla Valutazione di tutti i Rischi (Art. 25 Comma 1 Lett. a D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Ruolo del Medico del Lavoro

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1 Decreto 81/08). Qui vengono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La cartella sanitaria e di rischio:

  • è conservata, con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo necessario per la effettuazione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente e fino alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro e dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle modalità relative alla conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa;
  • su richiesta, viene fornita in copia al lavoratore.

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore, copia della cartella sanitaria e di rischio. Fornisce inoltre le informazioni necessarie alla conservazione della stessa (art. 25, comma 1, lettera e). In caso di cessazione dell’incarico, il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d).