Brevetti e marchi fanno capo al concetto di “proprietà intellettuale”.

Esso indica l’apparato di principi giuridici, i quali mirano a tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umano; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni.  Pone inoltre nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.

Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati. Consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione.
Nonostante nella maggior parte dei casi il titolare un brevetto ottiene anche il monopolio del relativo mercato, questo non avviene sempre. Il titolare di un brevetto potrebbe infatti trovarsi comunque nell’impossibilità di vendere il prodotto che incorpora l’invenzione brevettata, esempio a causa di brevetti precedenti di proprietà di terzi.

Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).

Il marchio, in diritto, indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare:

  • parole (compresi i nomi di persone),
  • disegni,
  • lettere,
  • cifre,
  • suoni,
  • forma di un prodotto o della confezione di esso,
  • combinazioni o tonalità cromatiche.

Questo purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre.

Consulenza per Brevetti e Marchi – Normative

In Italia è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005).
Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa, mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

L’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) è un ufficio del Ministero dello sviluppo economico, dicastero del Governo italiano, che si occupa principalmente dell’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione e della concessione di diritti di proprietà industriale ottenibili mediante brevettazione e registrazione.

L’UIBM si occupa a livello nazionale di:

  • ricezione delle domande di concessione di titoli di proprietà industriale;
  • controllo regolarità tecnica e formale delle domande di concessione;
  • esame, concessione o rigetto delle domande.

A livello internazionale di:

  • ricezione delle domande di concessione di titoli di proprietà industriale (brevetti e brevetti europei, marchi nazionali o comunitari).